Retribuzione in natura
Partendo da un estratto dell’art 2099 Cod. Civile “….Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con la partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”, possiamo in modo semplice definire i fringe benefits:
I fringe benefits sono tutti quei beni e servizi AGGIUNTIVI o INTEGRATIVI, liberamente dati o contrattualmente previsti, che hanno lo scopo di incentivare alcuni o tutti i dipendenti.
Essi sono elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria che, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito in capo al lavoratore dipendente.
Si tratta altresì di benefici in natura che vanno a migliorare il tenore di vita del lavoratore evitandogli di sostenere determinate spese o garantendogli delle prestazioni che altrimenti non potrebbe permettersi.
Un esempio può essere che il datore di lavoro paga i mezzi pubblici per poter giungere sul posto di lavoro.

Questi compensi vengono chiamati pagamenti in natura.
Attribuiti dal datore di lavoro, seppur QUASI SEMPRE /il più delle volte soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale, (in quanto elementi della retribuzione e dunque del reddito del lavoratore), in molti casi, godono dell’applicazione di una soglia di esenzione fiscale e/o decontribuzione fiscale.
Questa forma di premio, è sempre più apprezzata dai dipendenti (e anche dai datori di lavoro) rispetto ad aumenti retributivi o gratifiche occasionali che, invece, risultano essere onerosi in termini fiscali e previdenziali.
Si pensi ad esempio, a beni e servizi quali:
- buoni pasto
- l’abitazione
- la concessione di prestiti a condizioni agevolate
- autovettura aziendale
- abbonamenti a mezzi pubblici.
Un esempio classico è il caso del portiere di stabile che ha, quali elementi della retribuzione, l’uso dell’abitazione, del riscaldamento e dell’energia elettrica, oppure in alternativa, una serie di indennità sostitutive nel caso in cui il proprietario dello stabile non fornisca l’alloggio all’atto dell’assunzione.
Salario in natura, mensa e buono pasto

Alcuni C.C.N.L. regolamentano il servizio di mensa, che consente al lavoratore di fruire dei pasti, durante l’intervallo di lavoro.
Il pasto potrà essere erogato attraverso, una mensa aziendale interna, con gestione propria o affidata in appalto a società esterne; una mensa aziendale esterna, presso apposite strutture.
Tuttavia, può accadere che l’azienda non abbia locali mensa a disposizione e quindi provvede ad erogare ai propri dipendenti buoni pasto, spendibili presso esercizi di ristorazione o supermercati.
La convenienza di questi titoli di spesa concessi ai dipendenti, consta nella deducibilità (entro determinate soglie) per il datore di lavoro e nella esenzione fiscale e contributiva per il lavoratore.
Basti pensare, ad esempio, che il buono pasto cartaceo erogato al dipendente vede l’applicazione di una soglia di esenzione fino ad un importo di 4,29.
Qualora, addirittura, il buono erogato sia di tipo elettronico, la soglia di esenzione sale fino ad un importo di 8 euro/giornalieri.
Si consideri quindi, che l’erogazione di questo beneficio in natura su base mensile/annua, rappresenta certamente un consistente risparmio fiscale per il dipendente (che ha quindi un maggior poter di acquisto) e contemporaneamente un risparmio contributivo per il datore di lavoro.
Buoni di spesa presso esercizi commerciali
Incontra sempre più favore da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro la concessione di buoni spesa che il dipendente può utilizzare presso una molteplicità di esercizi commerciali (abbigliamento, cosmesi, sport, libreria, ecc).
Trattamento fiscale generale e deroghe
Il principio generale è che sono esenti da imposizione fiscale tutti i beni e servizi corrisposti al dipendente per un valore max di 258,23 euro/anno.
Tuttavia, questo limite generale ha visto una serie di deroghe negli anni, proprio in virtù dei mutati scenari economici e sociali.
Ad esempio, limitatamente ai periodi di imposta 2020-2021 (periodo Covid 19), il limite di esenzione è stato elevato a 516,46€ /anno.
Nel periodo di imposta 2022, non concorreva a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; non concorrevano a formare reddito nemmeno le somme che i datori di lavoro riconoscevano ai propri dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, dell’energia elettrica e del gas entro il limite complessivo di euro 600,00.

Inoltre, ciascun datore di lavoro ha potuto erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, esclusi da imposizione fiscale (ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR) per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
In ultimo, Il Decreto Lavoro ha disposto che, solo per il periodo d’imposta 2023,(in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3,TUIR) non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Novità 2024
Con la legge finanziaria approvata per l’anno 2024 prevede l’aumento della soglia di fringe benefit esenti per tutti i lavoratori da 258,23 a 1.000 euro rispetto al tetto ordinario attuale fissato a 258, 23 euro.
Per i lavoratori con figli a carico l’attuale soglia fissata a 3.000 euro scende a 2.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Tipologie | Fino al 31 dicembre 2023 | Dal 1° gennaio 2024 |
Fringe benefit – figli a carico | 3.000 euro annui | 2.000 euro annui |
Fringe benefit – figli non a carico | 258,23 euro annui | 1.000 euro annui |
Per comprendere cosa cambia vengono indicati degli esempi di calcolo:
Esempio n. 1. Lavoratore con figli a carico:
- Anno 2023 – Fringe benefit erogato: 3.000 euro (esente imposte e contributi).
- Anno 2024 – Il datore di lavoro intende riconoscere comunque un importo pari a 3.000 euro: 2.000 euro a titolo di fringe benefit esente imposte e contributi + 1.000 euro di retribuzione a titolo di premio o super minimo, pienamente imponibili.
- Costo aggiuntivo per il datore di lavoro: 280 euro circa. Costo per il lavoratore (es. IRPEF netta 24% e contributi INPS 3,19%): 270 euro circa.
Esempio n. 2. Lavoratore senza figli a carico:
- Anno 2023 – Fringe benefit erogato 1.000 euro, pienamente imponibile. Costo aggiuntivo per il datore di lavoro: 280 euro circa. Costo per il lavoratore (es. IRPEF netta 24% e contributi INPS 3,19%): 270 euro circa.
- Anno 2024 – Fringe benefit erogato 1.000 euro (esente imposte e contributi).
Tra I vantaggi relativi all’utilizzo di questi strumenti, vi sono:
per le imprese la fidelizzazione dei propri collaboratori, i quali, preferiranno restare in una realtà che li soddisfi non solo in termini monetari ma anche che li faccia sentire al centro del processo produttivo,
parte attiva dell’azienda e gratificati nel riconoscimento di alcuni bisogni materiali.
ridurre i costi, perché la retribuzione in natura consente all’azienda di corrispondere un aumento retributivo (in natura) con un carico contributivo e fiscale minore.
Ai lavoratori consente di soddisfare le esigenze e i bisogni diversamente non realizzabili e di certa utilità per sé e per il proprio nucleo familiare.
Ne aumenta il potere di acquisto, in quanto gli importi riconosciuti dal datore di lavoro, nei casi già evidenziati, trovano applicazione di esenzioni fiscali e contributive;
maggiore gratificazione, perché la corresponsione di un beneficio aggiuntivo viene percepito come merito e riconoscimento del lavoro svolto.