smart working

A partire dal 01/04/2024 non troverà più applicazione lo smart working semplificato; ovvero, gli accordi presi durante il periodo Covid tra aziende e lavoratori non saranno più validi e si ritornerà alla procedura ordinaria di utilizzo dello strumento.

Cos’è lo smart working:

Lo smart working (lavoro agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro che serve ad incrementare e agevolare la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Datore di lavoro e lavoratore siglano un accordo con cui si stabilisce che la prestazione lavorativa venga resa per fasi, cicli e obiettivi:

> in parte all’interno dei locali aziendali, in parte all’esterno;

> senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro

> con l’ausilio di determinati strumenti tecnologici.

Il datore di lavoro tratterà con priorità le richieste di lavoro agile provenienti dai lavoratori/lavoratrici aventi figli fino ai 12 anni di età, o in condizioni di disabilità (più o meno grave) e costoro non potranno essere licenziati, demansionati trasferiti né sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi.

Come si fa L’accordo:

Deve essere redatto in forma scritta, (ai fini della regolarità amministrativa e della prova) può essere a tempo determinato o indeterminato e tra le parti si definiscono le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

Occorre chiaramente un accordo scritto che regolamenti:

– il poter direttivo e di controllo del datore di lavoro; 

– i tempi di riposo del lavoratore; 

– gli strumenti e le misure organizzative che garantiscano al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

– le condotte sanzionabili a livello disciplinare

Comunicazione al ministero del Lavoro:

Il datore di lavoro deve trasmettere al Ministero del Lavoro in via telematica apposita comunicazione (tramite modello ALL 1 DM 22 agosto 2022) con indicazione dei:

  • Nominativi dei lavoratori interessati
  • Data di inizio e fine delle prestazioni di lavoro agile

La comunicazione al Ministero del Lavoro deve essere data entro  5 giorni dall’inizio della prestazione nelle nuove modalità

Laddove non venisse effettuata la comunicazione, si applica una sanzione che oscilla tra i 100 e i 500 euro a dipendente.

Inoltre, i dati contenuti nella comunicazione sono a disposizione anche dell’ente Inail ed è possibile apportare modifiche alla comunicazione già eventualmente trasmessa così come procedere all’annullamento della stessa, cancellando il periodo di lavoro agile per tutta la durata precedentemente comunicata.

Recesso:

Sebbene l’accordo possa essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, nulla vieta alle parti di potervi recedere.

Nel caso di accordo a tempo indeterminato, le parti possono recedere dando un preavviso di almeno 30 giorni;

nel caso di accordo a termine, il recesso è ammesso prima della scadenza pattuita, solo se si verifica un giustificato motivo.

Tuttavia, in caso di recesso dall’accordo, l’attività lavorativa continuerà a svolgersi secondo le modalità ordinarie.

Orario di lavoro e trattamento economico

fermo restando l’orario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro dovrà riconoscere al lavoratore i tempi di riposo stabiliti nell’accordo e il diritto alla disconnessione.

Inoltre, durante le giornate di lavoro agile non potranno essere autorizzate prestazioni di lavoro straordinario così come, in caso di assenza per malattia/infortunio/permesso retribuito ecc, il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione.

Il lavoratore continua a percepire lo stesso trattamento economico retributivo complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Salute e sicurezza

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS (a cadenza almeno annuale) una informativa scritta che individui i rischi connessi alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “smart working”.

E’ inoltre responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati a ciascun lavoratore.

La copertura assicurativa Inail, opera in capo al lavoratore a prescindere dal luogo di svolgimento della mansione.

L’unica specifica che va evidenziata è che per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori degli uffici aziendali, essi hanno copertura Inail solo se connessi all’attività svolta e solo se eventualmente occorsi “in itinere” (ovvero lungo il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa)

L’accordo di lavoro agile, dunque, necessita di essere dettagliato e condiviso in più punti onde evitare una deregolamentazione in caso di suddetti accadimenti. 

Un consulente aziendale può aiutare l’imprenditore/datore di lavoro a:

– ad individuare i riferimenti spazio-temporali entro cui si svolge l’attività lavorativa, al fine di veder tutelato il rischio lavorativo e garantire la copertura assicurativa.

– aggiornare il registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte dal lavoratore agile, garantendogli così la protezione dei dati propri e del lavoratore;

-garantire il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro e dunque a limitare le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione tecnologica.

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